Art. 8

Norme minime comuni

In vigore dal 25 ott 2011
Norme minime comuni 1.   Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all' riguardano i settori indicati nell'allegato. 2.   La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell' riguardo all'adozione delle norme minime comuni nei settori precisati nell'allegato e, se del caso, modifiche volte ad aggiornare l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma Galileo, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza. 3.   Sulla base delle norme minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione può adottare le specifiche tecniche, le linee guida e altre misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti. 5.   Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno. 6.   La Commissione, assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.
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Norme minime comuni (Art. 8 Decisione (UE) 2011/1104) — Testo vigente | Portale Normativo