Art. 12

Procedura di comitato

In vigore dal 25 ott 2011
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 12 Decisione (UE) 2011/1104) — Testo vigente | Portale Normativo