Art. 14
Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo
In vigore dal 25 ott 2011
Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo
In deroga alle altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema istituito dal programma Galileo, l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all' e all'allegato, per:
a)
la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo;
b)
gli operatori del sistema istituito dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione;
c)
l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti a essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione;
d)
l'agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente a un accordo specifico con la Commissione.
Storico versioni
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