Art. 13

Riesame e presentazione di relazioni

In vigore dal 25 ott 2011
Riesame e presentazione di relazioni Entro due anni dalla dichiarazione che il PRS è operativo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento corretto e all'adeguatezza delle norme stabilite per l'accesso al PRS e, se del caso, propone le opportune modifiche alla presente decisione.
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Riesame e presentazione di relazioni (Art. 13 Decisione (UE) 2011/1104) — Testo vigente | Portale Normativo