Art. 5
Autorità responsabile per il PRS
In vigore dal 25 ott 2011
Autorità responsabile per il PRS
1. Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:
a)
da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all', paragrafo 1; in tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione;
b)
dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 («agenzia del GNSS europeo») può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate;
c)
dalle agenzie dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all', paragrafi 4 e 5; in tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS;
d)
da paesi terzi, secondo le disposizioni degli accordi di cui all', paragrafo 5.
2. I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dai partecipanti al PRS che l'hanno nominata.
3. Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, lettera a), nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.
4. Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all' e al punto 1 dell'allegato e che:
a)
gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC;
b)
i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti;
c)
le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC;
d)
le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori;
e)
la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati;
f)
un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS.
5. L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:
a)
è stato debitamente autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 912/2010; e
b)
è conforme sia alle decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sia all' e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui queste sono correlate alla sua attività.
Le autorizzazioni per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminate almeno ogni cinque anni.
6. In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione, l'autorità responsabile per il PRS dello Stato membro interessato funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'.
7. Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC in conformità all' e al punto 4 dell'allegato.
8. I paragrafi 4 e 7 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, a esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sui rispettivi territori. I compiti di cui ai paragrafi 4 e 7, nonché quelli elencati al paragrafo 5, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.
9. Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.
10. Le autorità responsabili per il PRS riferiscono ogni tre anni alla Commissione e all'agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.
11. La Commissione, con l'assistenza dell'agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili, nonché in tutti i casi di violazione grave di tali norme.
12. Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni di cui all', la Commissione può emanare una raccomandazione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà e in consultazione con lo Stato membro interessato, nonché, se del caso, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni. Entro tre mesi dall'emanazione della raccomandazione, l'autorità competente per il PRS interessata si conforma alla raccomandazione della Commissione oppure chiede o propone modifiche per conformarsi alle norme minime comuni e le applica d'intesa con la Commissione.
Se al termine dei tre mesi l'autorità responsabile per il PRS interessata continua a non conformarsi alle norme minime comuni, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e propone l'adozione di misure appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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