Art. 7
Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza
In vigore dal 25 ott 2011
Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza
1. Uno Stato membro può, fatti salvi i requisiti di cui all', paragrafo 5, affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
2. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa a un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all', paragrafo 5, lettera b), non sono state rispettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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