Art. 5

In vigore dal 19 ott 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro nell’ambito del regime; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario che abbia ricevuto aiuti cui non sia applicabile la regola de minimis; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare gli aiuti. 2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all’. La Grecia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:307:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo