Art. 3

In vigore dal 19 ott 2011
1.   La Grecia procede al recupero di ogni aiuto incompatibile concesso in virtù dei regimi di aiuti citati all’ presso i beneficiari. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù dei regimi citati all’ a partire dalla data della notifica della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/307 — Testo vigente | Portale Normativo