Art. 3
In vigore dal 19 ott 2011
1. La Grecia procede al recupero di ogni aiuto incompatibile concesso in virtù dei regimi di aiuti citati all’ presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù dei regimi citati all’ a partire dalla data della notifica della presente decisione.
Storico versioni
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