Art. 1
In vigore dal 19 ott 2011
I regimi di aiuto sotto forma di ristrutturazione dei debiti a cui la Grecia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei dipartimenti di Castorià, Eubea, Florina, Kilkis, Rodope, Evro, Xanthi e del Dodecanneso, e nei dipartimenti delle isole di Lesbo, Samo e Chio sono incompatibili con il mercato interno.
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