Art. 2
In vigore dal 19 ott 2011
L’aiuto individuale concesso nell’ambito di uno dei regimi di cui all’ non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfaceva le condizioni di uno dei regolamenti adottati in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell’aiuto.
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