Art. 6
In vigore dal 15 set 2011
1. Ogni Stato membro elabora un piano di attuazione nazionale ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla presente decisione corredandolo di un calendario. Il piano nazionale di attuazione è presentato alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.
2. L’Agenzia coordina, controlla e sostiene la realizzazione dei registri nazionali di infrastruttura. In particolare istituisce e gestisce un gruppo composto da rappresentanti degli enti responsabili della creazione e della manutenzione dei registri nazionali. Ogni quattro mesi questi enti trasmettono all’Agenzia una relazione sui progressi dell’attuazione. L’Agenzia riferisce periodicamente alla Commissione sui progressi nell’attuazione della presente decisione.
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