Art. 4
In vigore dal 15 set 2011
1. L’Agenzia elabora le specifiche dettagliate, la governance e il piano di esecuzione a) per lo sviluppo, le prove, la diffusione e il funzionamento di un interfaccia utenti comune; e b) per l’interconnessione dei registri nazionali. L’Agenzia presenta la proposta alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.
2. L’interfaccia utenti comune di cui al paragrafo 1 è un’applicazione web che agevola l’accesso ai dati dei registri dell’infrastruttura a livello europeo. È operativa al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
3. Quando i progressi realizzati nello sviluppo delle STI lo esigono, l’Agenzia raccomanda l’aggiornamento delle specifiche di cui all’, e delle specifiche dettagliate di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:633:oj#art-4