Art. 2
In vigore dal 15 set 2011
1. Ciascun Stato membro provvede affinché il proprio registro dell’infrastruttura sia informatizzato e soddisfi i requisiti delle specifiche comuni di cui all’, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
2. Gli Stati membri garantiscono che i registri siano intercollegati e connessi all’interfaccia utenti comune di cui all’ entro sei mesi dalla data di entrata in servizio dell’interfaccia in questione.
Storico versioni
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