Art. 5
In vigore dal 15 set 2011
1. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano rilevati e inseriti nel loro registro nazionale dell’infrastruttura conformemente ai paragrafi da 2 a 5. Garantiscono inoltre che questi dati sono affidabili e aggiornati.
2. I dati relativi alle infrastrutture per i corridoi di trasporto merci di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
3. I dati relativi alle infrastrutture poste in servizio dopo l’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, diversi dai dati di cui al paragrafo 2, sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
4. I dati relativi alle infrastrutture poste in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all’, paragrafo 1, ma entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
5. I dati relativi ai binari di raccordo privati posti in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all’, paragrafo 1, ma entro al massimo sette anni dall’entrata in vigore della presente decisione.
6. I dati relativi alle infrastrutture messe in funzione dopo l’entrata in vigore della presente decisione sono inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura non appena le infrastrutture sono messe in funzione e non appena viene istituito il registro di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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