Art. 7

Sostegno finanziario e non finanziario

In vigore dal 14 set 2011
Sostegno finanziario e non finanziario 1.   Le attività di cui all', paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione. 2.   Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità. 3.   Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell', paragrafo 3.
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Sostegno finanziario e non finanziario (Art. 7 Decisione (UE) 2011/940) — Testo vigente | Portale Normativo