Art. 7
Sostegno finanziario e non finanziario
In vigore dal 14 set 2011
Sostegno finanziario e non finanziario
1. Le attività di cui all', paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione.
2. Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità.
3. Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:940:oj#art-7