Art. 8
Bilancio
In vigore dal 14 set 2011
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto alle attività di cui all', paragrafo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5 000 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
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