Art. 6
Coordinamento a livello dell'Unione
In vigore dal 14 set 2011
Coordinamento a livello dell'Unione
1. La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione.
2. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli eventuali impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri.
3. La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la loro valutazione.
4. Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici esistenti e dai gruppi consultivi.
5. La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo.
6. Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.
7. Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività dell'Anno europeo.
Storico versioni
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