Art. 12
Relazioni
In vigore dal 29 lug 2011
Relazioni
Ogni anno entro dicembre, e nel 2014 entro settembre, le autorità competenti presentano una relazione che presenti le informazioni seguenti:
a)
mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all’, paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l’impatto della deroga sulla qualità dell’acqua di cui all’, paragrafo 2;
c)
la valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l’evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e parcelle di altre aziende agricole;
d)
la valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l’azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;
e)
informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso un ulteriore trattamento e l’utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato;
f)
informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi;
g)
le metodologie volte a determinare la composizione dell’effluente trattato, le relative variazioni nella composizione e l’efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di deroga individuale, di cui all’, paragrafo 3;
h)
l’elenco degli impianti di trattamento dell’effluente di cui all’, paragrafo 4;
i)
sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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