Art. 7
In vigore dal 18 lug 2011
Allo scopo di appoggiare la diffusione universale, l’Unione:
a)
sostiene l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, gestito dall’ISU, che contenga iniziative e attività concrete. Il piano d’azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza, e visite di assistenza per il completamento delle prime CBM presentate. Il piano d’azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato ad ogni riunione degli Stati parti;
b)
sostiene l’organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sull’universalizzazione durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.
Storico versioni
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