Art. 3
In vigore dal 18 lug 2011
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ e le priorità di cui all’, l’Unione:
a)
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di settima conferenza di revisione, che comprenda l’attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro della BTWC;
b)
sostiene un ulteriore ed importante processo intersessionale nel periodo intercorrente tra la settima e l’ottava conferenza di revisione e individua aree specifiche e modalità migliorate per progredire ulteriormente nell’ambito di tale processo;
c)
sostiene l’organizzazione dell’ottava conferenza di revisione entro il 2016;
d)
costruisce consenso per un risultato positivo della settima conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l’altro i seguenti temi essenziali:
i)
adoperandosi per individuare e potenziare meccanismi efficaci intesi a rafforzare la fiducia nell’osservanza della BTCW;
ii)
gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l’osservanza tramite uno scambio di informazioni e maggior trasparenza quanto alle loro capacità ed azioni per l’attuazione e le loro intenzioni a favore dell’osservanza. Ciò può essere realizzato attraverso dichiarazioni, consultazioni e attività in loco, che testimonino di livelli più elevati di trasparenza ed esame, ma anche tramite scambi di informazioni e riesami nel corso del processo intersessionale. Pur riconoscendo l’attuale assenza di un consenso in merito alla verifica, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l’Unione è disposta ad adoperarsi per l’individuazione di opzioni che permettano di raggiungere obiettivi simili;
iii)
effettiva attuazione e piena osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dalla BTWC da parte di tutti gli Stati parti; sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC, tra l’altro migliorando la capacità dell’Unità di supporto all’attuazione presso l’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo («ISU») di dare appoggio all’attuazione nazionale e sollevando questo aspetto quale punto intersessionale. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sui mezzi e le modalità per migliorare l’attuazione nazionale. L’Unione incoraggerà le discussioni sulle possibili opzioni al riguardo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale, il coordinamento tra i soggetti interessati a livello nazionale e la cooperazione regionale e subregionale nonché l’attuazione di appropriate norme di gestione sulla biosicurezza e la bioprotezione per le istituzioni del settore delle scienze della vita;
iv)
adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, ivi compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; in attesa dell’adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiamento di detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni della BTWC. Sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC, raccomandando pertanto l’adozione di un piano d’azione sulla diffusione universale, coordinato dall’ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante il processo intersessionale;
v)
gli sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell’osservanza includono il meccanismo delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM). L’Unione è disposta a collaborare al rafforzamento di tale meccanismo individuando misure per accrescere la partecipazione, la qualità e la completezza del meccanismo delle CBM;
vi)
miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l’assistenza connessa con l’articolo X della BTWC e presa in conto dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali. L’Unione continuerà a sostenere l’attuazione concreta dell’articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l’elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un’azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nel quadro della BTWC. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell’assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, e sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive;
vii)
rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche. Si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento, nel contesto dell’articolo VII della BTWC, con le organizzazioni pertinenti a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche e tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie e dei sistemi sanitari pubblici. I lavori svolti separatamente per il rafforzamento del meccanismo del segretario generale dell’ONU per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche possono contribuire ulteriormente in maniera indiretta al rafforzamento degli articoli VI e VII della BTWC;
viii)
sostegno a un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico, che possono avere implicazioni per la BTWC, quali la maggiore convergenza della chimica e della biologia e nel quadro dei settori in rapido sviluppo della biologia sintetica e della nanotecnologia;
ix)
rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in particolare per eliminare i rischi che le armi biologiche e tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;
x)
i programmi del Partenariato G8 globale volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili;
xi)
esame e decisioni relativi a ulteriori azioni sulla base dei lavori intrapresi conformemente al processo intersessionale nel periodo 2007-2010 e sforzi per discutere e promuovere una comprensione comune e un’azione efficace a favore del rafforzamento dell’adozione delle misure nazionali necessarie per l’attuazione del divieto sancito nella BTWC.
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