Art. 9
In vigore dal 18 lug 2011
L’azione condotta dall’Unione ai fini di cui agli articoli da 1 a 8 comprende:
a)
in base alla posizione indicata negli articoli da 1 a 8, proposte dell’Unione concernenti specifiche modalità pratiche e attuabili per l’effettivo potenziamento dell’attuazione della BTWC, da sottoporre all’esame degli Stati parti in occasione della settima conferenza di revisione;
b)
iniziative da parte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o delle delegazioni dell’Unione;
c)
dichiarazioni formulate dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o dalla delegazione dell’Unione presso l’ONU nella fase precedente la settima conferenza di revisione e durante quest’ultima.
Storico versioni
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