Art. 6
In vigore dal 18 lug 2011
Al fine di sostenere l’esame e il rafforzamento del processo intersessionale, l’Unione in particolare:
a)
sostiene le tematiche seguenti per un nuovo processo intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell’ambito di appositi gruppi di lavoro:
i)
attuazione a livello nazionale;
ii)
diffusione universale;
iii)
ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della conferenza di revisione;
iv)
assistenza e cooperazione ai sensi degli articoli VII e X della BTWC, inclusa l’individuazione dei requisiti per l’assistenza nello sviluppo e nell’adozione di quadri regolamentari adeguati (incentrati in primo luogo sulla biosicurezza e la bioprotezione);
v)
sviluppi in campo scientifico e tecnologico;
b)
sostiene un processo di valutazioni più frequenti degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico. L’ISU potrebbe svolgere un ruolo grazie alla proroga del suo mandato. Oltre a una discussione approfondita nel processo intersessionale, gli Stati parti potrebbero decidere modalità alternative per discutere le questioni connesse con scienza e tecnologia (ossia creare un nuovo gruppo di lavoro, includere un punto su scienza e tecnologia nell’ordine del giorno delle riunioni degli Stati parti, organizzare un’apposita riunione di esperti su scienza e tecnologia, istituire un gruppo consultivo oppure un forum aperto su scienza e tecnologia);
c)
sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione. L’adozione di norme di gestione appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori e l’industria, benché tali norme non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, può aiutare a lungo termine gli Stati parti nell’attuazione degli obblighi indicati nella BTWC. Dette norme potrebbero anche rivelarsi uno strumento utile, insieme con altre misure, per contribuire a un futuro regime di osservanza più rigoroso. Le discussioni su questo sviluppo, ossia con l’industria interessata, potrebbero far parte di un nuovo processo intersessionale;
d)
sostiene il rafforzamento del carattere decisionale del processo intersessionale mediante l’esame di una serie di opzioni quali rendere vincolante la relazione finale delle riunioni degli Stati parti, concordare tabelle di marcia, considerare la possibilità di istituire gruppi di lavoro su questioni specifiche, piani d’azione o raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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