Art. 8

In vigore dal 29 giu 2011
1.   Le attività di ricerca contrattuale e di prestazioni di servizi realizzate dall'ente pubblico IFP menzionate all', paragrafo 5, della presente decisione, devono restare accessorie alla sua attività principale di ricerca pubblica indipendente. 2.   Per essere considerate accessorie, le attività di ricerca contrattuale e di prestazioni di servizi dell'ente pubblico IFP devono: — non pregiudicare il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità dell'ente pubblico IFP; — essere offerte a un prezzo di mercato o, in mancanza di prezzo di mercato, a un prezzo che tenga conto, fatta eccezione per il possibile impatto della garanzia statale, di tutti i costi, incrementati di un margine ragionevole; — essere oggetto di una contabilità distinta da quella delle attività di ricerca pubblica indipendente (separazione contabile dei rispettivi costi e finanziamenti), e i profitti da esse derivanti devono essere interamente reinvestiti nell'attività principale di ricerca pubblica indipendente; — essere intrinsecamente legate all'attività principale di ricerca pubblica indipendente dell'ente pubblico IFP, in particolare mediante l'utilizzo delle stesse infrastrutture, attrezzature, materiali o tecnologie, o l'impiego degli stessi ricercatori, scienziati, ingeneri, progettisti o tecnici; — esulare dall'ambito degli accordi esclusivi conclusi tra l'ente pubblico IFP e le sue controllate Axens e Prosernat menzionati all', paragrafo 1, della decisione C 51/2005 summenzionata, eventualmente prorogati o modificati conformemente all', paragrafo 2, della decisione C 51/2005 e all', paragrafo 2, della presente decisione; — rappresentare una parte residua del bilancio previsto dall'ente pubblico IFP alle sue attività di ricerca pubblica indipendente. 3.   La Francia trasmette ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività di ricerca contrattuale e di prestazione di servizi condotte dall'ente pubblico IFP, che precisi qual è l'importo ad esse destinato nel bilancio previsto dall'ente pubblico IFP per le sue attività di ricerca pubblica indipendente.
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Art. 8 Decisione (UE) 2012/26 — Testo vigente | Portale Normativo