Art. 6
In vigore dal 29 giu 2011
1. L'importo totale dei fondi pubblici destinati alle attività dell'ente pubblico IFP negli ambiti di attività esclusivi di Axens e di Prosernat, ivi compreso l'effetto massimo della garanzia statale stimato di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, della presente decisione, deve essere inferiore all'intensità massima autorizzata dalla disciplina comunitaria degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. In caso di superamento della soglia menzionata al paragrafo 1 del presente articolo, l'aiuto eccedente viene eventualmente rimborsato dalla controllata Axens o Prosernat interessata all'ente pubblico IFP.
Storico versioni
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