Art. 1

In vigore dal 29 giu 2011
1.   La concessione da parte della Francia dello status giuridico di ente pubblico a carattere industriale e commerciale all'IFP ha conferito a quest'ultimo, a partire dal 7 luglio 2006, una garanzia pubblica illimitata (in appresso «la garanzia statale») su tutte le sue attività. 2.   La copertura mediante la garanzia statale delle attività non economiche dell'ente pubblico IFP, in particolare delle sue attività di formazione volte a disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate, delle sue attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione e delle sue attività di diffusione dei risultati della ricerca, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 3.   La copertura mediante la garanzia statale delle attività di trasferimento di tecnologie condotte dall'ente pubblico IFP nei settori previsti dalla convenzione esclusiva di sviluppo, di commercializzazione e di utilizzo conclusa con la sua controllata Beicip-Franlab non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 4.   La copertura mediante la garanzia statale delle attività di trasferimento di tecnologie condotte dall'ente pubblico IFP nei settori previsti dalle convenzioni esclusive concluse con le sue controllate Axens e Prosernat menzionate all', paragrafo 1, della decisione della Commissione del 16 luglio 2008 concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP (in appresso la «decisione C 51/2005») costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 5.   La copertura mediante la garanzia statale delle prestazioni di ricerca contrattuale e di servizi fornite dall'ente pubblico IFP, per conto di terzi e per conto delle controllate, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:26(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2012/26 — Testo vigente | Portale Normativo