Art. 2

In vigore dal 29 giu 2011
In caso di modifica della convenzione tra l'ente pubblico IFP e la sua controllata Beicip-Franlab menzionata all', paragrafo 3, della presente decisione, la Francia notifica detta convenzione alla Commissione, tenendo conto dell'eventuale effetto della garanzia statale per valutare l'eventuale importo totale del finanziamento pubblico, tranne che nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali consentano di escludere la presenza di aiuti di Stato.
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