Art. 12

In vigore dal 29 giu 2011
1.   Gli della presente decisione si applicano fino al termine degli accordi esclusivi tra l'ente pubblico IFP e le sue controllate Axens e Prosernat, menzionati all', paragrafo 1, della decisione C 51/2005. 2.   Quando notificano alla Commissione una proroga o modifica di detti accordi esclusivi, conformemente all', paragrafo 2, della decisione C 51/2005, le autorità francesi tengono conto dell'impatto della garanzia statale per valutare l'importo totale del finanziamento pubblico.
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Art. 12 Decisione (UE) 2012/26 — Testo vigente | Portale Normativo