Art. 12
In vigore dal 29 giu 2011
1. Gli della presente decisione si applicano fino al termine degli accordi esclusivi tra l'ente pubblico IFP e le sue controllate Axens e Prosernat, menzionati all', paragrafo 1, della decisione C 51/2005.
2. Quando notificano alla Commissione una proroga o modifica di detti accordi esclusivi, conformemente all', paragrafo 2, della decisione C 51/2005, le autorità francesi tengono conto dell'impatto della garanzia statale per valutare l'importo totale del finanziamento pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:26(1):oj#art-12