Art. 6
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 24 mag 2011
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza e, se del caso, nell’ambito del capitolo III del regolamento (CE) n. 768/2005.
2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari della Commissione e ispettori comunitari.
Storico versioni
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