Art. 2
Campo d’applicazione
In vigore dal 24 mag 2011
Campo d’applicazione
1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda:
a)
tutte le attività di pesca, inclusi gli sbarchi e i trasbordi, praticate da pescherecci dediti alla cattura di specie pelagiche nelle acque occidentali;
b)
tutte le attività successive allo sbarco, comprendenti la pesatura, la commercializzazione, il congelamento, la trasformazione, il magazzinaggio, l’assunzione in carico, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di specie pelagiche catturate nelle acque occidentali.
2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica a partire dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2012.
3. Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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