Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 mag 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «specie pelagiche», l’aringa, lo sgombro, il sugarello, l’acciuga e il melù; b) «pesca pelagica», le attività di pesca che sfruttano gli stock di aringa, sgombro, sugarello, acciuga e melù; c) «acque occidentali», le acque UE delle zone CIEM da V a IX; d) «importazione», l’importazione quale definita all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (7); e) «esportazione»: l’esportazione quale definita all’, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2011/310) — Testo vigente | Portale Normativo