Art. 5
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi
In vigore dal 24 mag 2011
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi
1. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
2. Tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, e con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
3. Quando gli Stati membri cooperano nell’ambito del capitolo III del regolamento (CE) n. 768/2005, una parte o la totalità del programma specifico di controllo ed ispezione può essere attuata mediante un piano di intervento congiunto adottato dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).
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