Art. 2 · Campo d’applicazione

Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 24 mag 2011
Campo d’applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda: a) tutte le attività di pesca, inclusi gli sbarchi e i trasbordi, praticate da pescherecci dediti alla cattura di specie pelagiche nelle acque occidentali; b) tutte le attività successive allo sbarco, comprendenti la pesatura, la commercializzazione, il congelamento, la trasformazione, il magazzinaggio, l’assunzione in carico, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di specie pelagiche catturate nelle acque occidentali. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica a partire dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2012. 3.   Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:310:oj#art-2