Art. 6 · Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Art. 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 24 mag 2011
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza 1.   Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza e, se del caso, nell’ambito del capitolo III del regolamento (CE) n. 768/2005. 2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati: a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza; b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza. 3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari della Commissione e ispettori comunitari.
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