Art. 7

In vigore dal 28 feb 2011
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
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Art. 7 Decisione (UE) 2011/137 — Testo vigente | Portale Normativo