Art. 9
In vigore dal 28 feb 2011
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV.
3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Storico versioni
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