Art. 9

In vigore dal 28 feb 2011
1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III. 2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV. 3.   Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni. 4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
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