Art. 2
In vigore dal 28 feb 2011
1. L’ non si applica:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo;
b)
ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso;
c)
alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
d)
alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale;
autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).
2. L’ non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
Storico versioni
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