Art. 3

In vigore dal 28 feb 2011
È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all', paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/137 — Testo vigente | Portale Normativo