Art. 1
In vigore dal 31 gen 2011
L’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l’accordo»), è approvato a nome dell’Unione (4).
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