Art. 3

In vigore dal 31 gen 2011
L’accordo è collegato all’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra parte, relativo alla libera circolazione delle persone (5) (in prosieguo: «l’accordo sulla libera circolazione delle persone»), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom (6) del Consiglio e della Commissione come disposto dall’ dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:82(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2011/82 — Testo vigente | Portale Normativo