Art. 3
In vigore dal 31 gen 2011
L’accordo è collegato all’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra parte, relativo alla libera circolazione delle persone (5) (in prosieguo: «l’accordo sulla libera circolazione delle persone»), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom (6) del Consiglio e della Commissione come disposto dall’ dell’accordo.
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