Art. 4
In vigore dal 31 gen 2011
In caso di denuncia dell’accordo, la Commissione è autorizzata a regolare le conseguenze di tale denuncia con la Svizzera in conformità dell’ dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:82(1):oj#art-4