Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 gen 2011
L’accordo fra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l’accordo»), è approvato a nome dell’Unione (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:82(1):oj#art-1