Art. 6

In vigore dal 12 gen 2011
1.   Entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito del regime di cui all’ e l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto da ciascuno di loro a norma del suddetto regime; b) l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso ogni beneficiario; c) la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   La Spagna informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto concesso a norma del regime di cui all’ e trasmetterà immediatamente, a richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Spagna fornirà informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:282:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo