Art. 6
In vigore dal 12 gen 2011
1. Entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà le seguenti informazioni:
a)
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito del regime di cui all’ e l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto da ciascuno di loro a norma del suddetto regime;
b)
l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso ogni beneficiario;
c)
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.
2. La Spagna informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto concesso a norma del regime di cui all’ e trasmetterà immediatamente, a richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Spagna fornirà informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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