Art. 2

In vigore dal 12 gen 2011
L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’ non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore nel momento in cui l’aiuto stesso è stato concesso.
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