Art. 4

In vigore dal 12 gen 2011
1.   La Spagna recupererà l’aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell’Unione, non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafi da 2 a 5. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, con decorrenza dalla data in cui esse sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi saranno calcolati su base composita, a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Spagna annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all’, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
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