Art. 1
In vigore dal 12 gen 2011
1. Il regime di aiuto cui la Spagna ha dato esecuzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4, che ha codificato le modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sulle società, aiuto concesso illegittimamente dalla Spagna in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato interno per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione.
2. Potranno tuttavia continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione per quanto riguarda i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere, se tali operazioni soddisfacevano prima del 21 dicembre 2007 le pertinenti condizioni del regime di aiuto, tranne quella del possesso delle partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
3. Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione in relazione all’obbligo irrevocabile, assunto prima del 21 dicembre 2007, di possedere i suddetti diritti, tali deduzioni potranno essere mantenute a condizione che il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007, ma tali deduzioni potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto solo per la parte dei diritti posseduti con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.
4. Potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto anche le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese.
5. Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione in relazione all’obbligo irrevocabile, assunto prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di possedere i suddetti diritti in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese, tali deduzioni potranno essere mantenute a condizione che il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che l’operazione sia stata notificata prima della pubblicazione della presente decisione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.
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