Art. 7

Informazioni fornite dagli Stati membri

In vigore dal 10 dic 2010
Informazioni fornite dagli Stati membri 1.   Gli aiuti di cui alla presente decisione sono soggetti al regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla chiusura di cui all’ notificano alla Commissione un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene almeno i seguenti elementi: a) l’individuazione delle unità di produzione di carbone; b) per ciascuna unità di produzione di carbone, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; c) la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione di carbone che rientrano nel piano di chiusura; d) l’importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani di chiusura. 4.   Gli Stati membri notificano tutti gli aiuti che intendono concedere all’industria carboniera, a norma della presente decisione, nel corso di un esercizio carboniero. Essi forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani di chiusura notificati alla Commissione conformemente al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio in questione. Prima della fine dell’esercizio carboniero seguente, gli Stati membri notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati. 6.   In occasione della notifica degli aiuti di cui agli e al momento di informare la Commissione degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare se sono state osservate le disposizioni della presente decisione.
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Informazioni fornite dagli Stati membri (Art. 7 Decisione (UE) 2010/787) — Testo vigente | Portale Normativo