Art. 5

Cumulo

In vigore dal 10 dic 2010
Cumulo 1.   L’importo massimo degli aiuti autorizzati a norma della presente decisione si applica a prescindere dal fatto che gli aiuti siano finanziati interamente dagli Stati membri o siano parzialmente finanziati dall’Unione. 2.   Gli aiuti autorizzati a norma della presente decisione non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, né con altri finanziamenti dell’Unione per gli stessi costi ammissibili se, a seguito di tale cumulo, l’importo degli aiuti supera quello autorizzato a norma della presente decisione.
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Cumulo (Art. 5 Decisione (UE) 2010/787) — Testo vigente | Portale Normativo