Art. 3
Aiuti per la chiusura
In vigore dal 10 dic 2010
Aiuti per la chiusura
1. Gli aiuti erogati a un’impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
lo sfruttamento delle unità di produzione di carbone rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018;
b)
le unità di produzione di carbone sono chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura;
c)
gli aiuti notificati non superano il divario tra i costi di produzione prevedibili e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero. Gli aiuti effettivamente versati sono oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell’esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono stati concessi;
d)
l’importo dell’aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell’Unione al punto di utilizzazione siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;
e)
le unità di produzione di carbone risultano in attività al 31 dicembre 2009;
f)
il volume complessivo degli aiuti per la chiusura concessi da uno Stato membro deve seguire una tendenza regressiva: entro la fine del 2013 la riduzione non dev’essere inferiore al 25 %, entro la fine del 2015 non inferiore al 40 %, entro la fine del 2016 non inferiore al 60 % ed entro la fine del 2017 non inferiore al 75 % degli aiuti concessi nel 2011;
g)
il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all’industria carboniera di uno Stato membro non supera, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli del regolamento (CE) n. 1407/2002 per l’anno 2010;
h)
gli Stati membri stabiliscono un programma per l’adozione di misure volte ad attenuare l’impatto ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti per la chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.
2. L’inclusione di misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato in un piano di cui al paragrafo 1, lettera h), fa salvi gli obblighi di comunicazione e sospensione imposti agli Stati membri, relativamente a dette misure, dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato nonché la compatibilità di dette misure con il mercato interno.
3. Qualora le unità di produzione di carbone a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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