Art. 4
Aiuti alla copertura di oneri straordinari
In vigore dal 10 dic 2010
Aiuti alla copertura di oneri straordinari
1. Gli aiuti di Stato concessi a imprese che svolgono o hanno svolto un’attività legata alla produzione di carbone volti a permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente, possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi. Tali aiuti possono essere impiegati per coprire:
a)
i costi e i costi previsionali a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto alla chiusura di unità di produzione di carbone, comprese le imprese beneficiarie di aiuti alla chiusura;
b)
i costi a carico di più imprese.
2. La categorie di costi cui si applica il paragrafo 1 sono definite nell’allegato. Il paragrafo 1 non si applica ai costi derivanti dalla non conformità con la normativa ambientale.
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